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Autostrade e trafori (concessionari) – CNEL I192

Previdenza Integrativa e Complementare

Fondo ASTRI – contribuzione calcolata sugli elementi della retribuzione mensile; l’adesione volontaria del lavoratore comporta il versamento della contribuzione ordinaria dell’1% a suo carico, cui corrisponde il contributo a carico dell’azienda del 2,50%, comprensivo del contributo aggiuntivo dello 0,5% dovuto a decorrere dall’1.1.2017, che aumenta al 3% da giugno 2021 e al 3,50% da giugno 2022.Qualora il lavoratore scelga di versare, a suo carico, una contribuzione complessivamente pari al 2%, l’azienda sarà tenuta al versamento di una contribuzione complessiva pari al 3,5%, che aumenta al 4% da giugno 2021 e al 4,5% da giugno 2022.Le contribuzioni al Fondo sono inoltre costituite dal versamento del TFR, il cui ammontare può essere stabilito in sede di contrattazione collettiva. Il lavoratore può optare, in alternativa al versamento dell’intero importo di TFR maturando, per il versamento di una quota pari al 50% dello stesso. I soli lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29.4.1993 potranno optare, in alternativa a quanto precedentemente detto, per il conferimento di una quota di TFR pari all’1% della retribuzione. A decorrere dall’1.1.2017 ogni azienda è tenuta a versare al Fondo ASTRI una contribuzione pari allo 0,5% a favore di ciascun lavoratore non iscritto al Fondo ovvero non iscritto ad altro preesistente Fondo. Il contributo aumenta all’1% da giugno 2021 e all’1,5% da giugno 2022.

Nota operativa:

  • Fondo ASTRI: adesione volontaria del lavoratore genera contributo aziendale crescente (2,5 → 3,5% → 4,5%) → leva commerciale per incentivare adesioni e aumenti volontari.

  • Versamento TFR: flessibilità su quota intera o 50% → opportunità di spiegare vantaggi fiscali e strategici al lavoratore.

  • Area scoperta: lavoratori non iscritti al Fondo o ad altri fondi preesistenti → obbligo contributivo aziendale (0,5 → 1,5%) → possibile promozione di soluzioni integrative.

  • Cross-selling: possibilità di proporre piani previdenziali complementari o aumenti volontari per incrementare il capitale futuro.

  • Leva commerciale: combinare obblighi normativi e contributi volontari come strumento di fidelizzazione azienda-dipendente e consulenza personalizzata.

Assistenza integrativa

le parti convengono che, a decorrere dal mese di giugno 2012 ed entro il 31.03.2014, la contrattazione di secondo livello dovrà stabilire l’utilizzazione di un contributo per la realizzazione di un sistema di assistenza sanitaria. Le società che non provvedano all’utilizzo predetto entro il termine di cui sopra saranno tenute ad erogare ad ogni lavoratore a tempo indeterminato una quota di retribuzione pari a 13 euro per dodici mensilità a titolo di indennità sostitutiva.

Nota operativa:

  • Contributo per assistenza sanitaria da definire in contrattazione di secondo livello → leva per proporre soluzioni sanitarie integrate personalizzate.

  • Area scoperta: aziende che non utilizzano il contributo entro i termini → obbligo di indennità sostitutiva €13/mese → opportunità di proporre polizze sanitarie private.

  • Cross-selling: possibilità di integrare con coperture sanitarie complementari o pacchetti aziendali.

  • Leva commerciale: trasformare obbligo normativo in occasione di consulenza e fidelizzazione aziendale e dipendenti.

  • Educazione interna: spiegare vantaggi del fondo o delle soluzioni integrative ai lavoratori per aumentare l’adesione e la soddisfazione.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

le società facenti parte dell’AUSITRA sono tenute a sottoscrivere delle polizze a favore dei dipendenti contro gli infortuni sia professionali che extraprofessionali. Detta polizza garantirà al dipendente in caso di morte 5 volte la retribuzione globale annua e, in caso di invalidità permanente, 6 volte la retribuzione globale annuale

Nota operativa:

  • Polizze obbligatorie AUSITRA per infortuni professionali ed extraprofessionali → leva per proporre coperture dedicate e consulenza obbligatoria.

  • Massimali definiti: morte 5x retribuzione, invalidità 6x retribuzione → possibilità di proporre maggiori coperture o integrazioni.

  • Area scoperta: personale non incluso o coperture aggiuntive → opportunità di cross-selling.

  • Leva commerciale: trasformare obbligo in occasione di fidelizzazione azienda-dipendente.

  • Cross-selling: combinare con polizze vita, invalidità o assicurazioni sanitarie per pacchetti completi.

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Le aziende si impegnano a garantire ai quadri che, per motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, l’assistenza legale nonché l’eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie

Ente Bilaterale

Le Parti, con accordo del 24 luglio 2012, costituiscono l’Ente Bilaterale Nazionale avente i seguenti scopi:
– promuovere analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore e ricerche;
– individuare interventi a favore del personale, interventi di sostegno del reddito nella gestione delle crisi aziendali;
– promuovere corsi di riqualificazione professionale, azioni di verifica e monitoraggio dell’andamento della stabilità occupazionale, studi e ricerche in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L’atto costitutivo dell’Ente Bilaterale Nazionale verrà formalizzato entro il 30.9.2012 e al finanziamento dello stesso è destinata, a partire dal gennaio 2012, una distinta e specifica contribuzione mensile, per 12 mesi, di € 7,00 per ciascun lavoratore in forza. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore, sottoforma di EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari a € 7,00 mensili per 12 mensilità. Entro il 30.11.2012 il Consiglio Direttivo dell’Ente dovrà approvare, all’unanimità, il Regolamento per il funzionamento dell’Ente.