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Autorimesse e noleggio automezzi – CNEL IC35

Previdenza Integrativa e Complementare

Per il personale dipendente dalle imprese che applicano il CCNL viene stabilito che, a far data dal luglio 2013, la percentuale di contribuzione a carico delle aziende aumenterà di un 1%, oltre a quanto già previsto al primo comma dell’art. 9 del CCNL 18 dicembre 2010. Pertanto, la contribuzione dovuta sarà nelle seguenti misure:
– 2%, a carico dell’azienda;
– 1%, a carico del lavoratore 1%. Tale contribuzione in percentuale, per 12 mensilità, è calcolata sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: retribuzione tabellare; indennità di contingenza; un aumento periodico di anzianità; E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992.

Istituzione del contributo mensile contrattuale
A decorrere dal mese di settembre 2016 le Parti stabiliscono l’istituzione di un “contributo mensile contrattuale” pari all’1% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrale, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti.
Il contributo di cui sopra, per 12 mensilità, è calcolato sulla base contributiva di come sopra costituita.
Per i lavoratori già iscritti al Fondo ASTRI alla data di sottoscrizione dell’accordo del 26 luglio 2016, tale contributo è aggiuntivo rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal mese di gennaio 2021, le Parti stabiliscono un ulteriore aumento pari a 0,5% a carico del datore di lavoro del “contributo mensile contrattuale”, pari all’1%, riparametrato secondo la scala parametrale, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti.
Pertanto, a fare data dal 01.01.2021, “il contributo mensile contrattuale” a carico del datore di lavoro sarà pari a 1,5%. Tale contribuzione sarà aggiuntiva rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, anche per i lavoratori iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale sarà pari a 3,5%.
Tale contribuzione in percentuale, per 12 mensilità, è calcolata sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: retribuzione tabellare; indennità di contingenza; un aumento periodico di anzianità; E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992; E.A.R. ex accordo rinnovo 23 ottobre 2019 (a decorrere dal 01.03.2021).

Nota operativa:

  • Contribuzione alla previdenza complementare con quota 1% lavoratore + 2% azienda, con ulteriore contributo mensile contrattuale fino a 1,5% a carico azienda destinato al fondo ASTRI.

  • Struttura contributiva discreta ma comunque insufficiente a garantire un adeguato tasso di sostituzione pensionistico nel lungo periodo.

  • Opportunità per l’intermediario di proporre previdenza integrativa individuale (PIP o soluzioni assicurative di accumulo) per aumentare il capitale pensionistico e ottimizzare i benefici fiscali della previdenza complementare.

Assistenza integrativa

a decorrere dal mese di luglio 2013, il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro verrà integrato con un valore pari ad € 8,00 mensile per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, per dodici mensilità. Pertanto, a far data dal luglio 2013, l’importo totale obbligatorio a carico del datore di lavoro sarà complessivamente pari ad € 22,00 mensili (€ 264,00 su base annuale).

Nota operativa:

  • Contributo obbligatorio per assistenza sanitaria integrativa: € 22,00/mese a carico datore di lavoro (12 mensilità, € 264/anno) per lavoratori a tempo indeterminato.

  • L’intermediario può proporre integrazione volontaria a favore dei dipendenti con polizze sanitarie aggiuntive o piani di rimborso spese mediche, valorizzando il vantaggio fiscale e il miglioramento della retention aziendale.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

le aziende si impegnano a garantire i lavoratori che sono coinvolti in procedimenti civili e penali, per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, l’assistenza legale nonché l’eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie

Ente Bilaterale

Il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale di settore costituisce un obbligo contrattuale ed il mancato versamento può costituire il presupposto per san-
zioni. Dal 1° gennaio 2011 si conviene che per la parte afferente al datore di lavoro il contributo è fissato in € 2,00 al mese per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.
Le imprese non aderenti alla bilateralità dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 2,00 lordi mensili per 12 mensilità, direttamente in busta paga.