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Assicurazioni (amministrativi e produzione) – CNEL J121

Previdenza Integrativa e Complementare

è previsto, a favore di ciascun lavoratore, un trattamento pensionistico complementare il cui finanziamento è a carico dell’impresa e dei lavoratori iscritti al fondo pensione. Si veda l’allegato all’accordo 17.10.2007

Nota operativa:

  • Prevista adesione a fondo pensione complementare di categoria con contribuzione congiunta azienda/lavoratore → copertura previdenziale limitata ai livelli contrattuali.

  • Opportunità per l’intermediario di effettuare analisi del fabbisogno pensionistico e proporre previdenza integrativa individuale (PIP o soluzioni assicurative di accumulo) per colmare il gap rispetto alla pensione pubblica e al fondo negoziale.

Assistenza integrativa

È previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, a favore di ciascun lavoratore, un contributo, a carico dell’impresa, di importo corrispondente allo 0,50% della retribuzione individuata dal CCNL quale base ai fini della previdenza complementare, da destinare al trattamento di assistenza sanitaria. Le modalità di utilizzo di tale contributo saranno definite a livello aziendale, e per i casi in cui risultassero già in essere simili trattamenti il contributo in parola sarà destinato al miglioramento di questi ultimi.
Ai funzionari alle dipendenze di imprese di assicurazione viene riconosciuta una forma di assistenza sanitaria da attuarsi a mezzo di polizza assicurativa, che sarà stipulata dall’impresa dalla quale il funzionario dipende e sarà a carico dell’impresa stessa.

Nota operativa:

  • Contributo aziendale limitato (0,50% della retribuzione) destinato all’assistenza sanitaria → possibile copertura sanitaria non completa.

  • Modalità di utilizzo definite a livello aziendale → potenziale eterogeneità delle tutele tra aziende.

  • Per i funzionari è prevista polizza sanitaria a carico dell’impresa, ma con contenuti variabili → opportunità per l’intermediario di proporre integrazioni sanitarie (rimborso spese mediche, alta diagnostica, coperture familiari) per ampliare massimali e prestazioni.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

la responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dai lavoratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, rappresentano l’impresa, è a carico dell’impresa.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del lavoratore per fatti connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa legale per tutti i gradi di giudizio sarà sostenuta dall’impresa

Nota operativa:

  • La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dai lavoratori nell’esercizio delle funzioni è posta a carico dell’impresa → necessità per l’azienda di adeguate coperture RC aziendali.

  • Copertura delle spese legali nei procedimenti penali connesse all’attività lavorativa → opportunità di proporre polizze di tutela legale dedicate o integrative.

  • Spazio commerciale per l’intermediario nella consulenza su RC professionale, RC aziendale e tutela legale per rafforzare la protezione rispetto agli obblighi contrattuali.

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Non previsto