Search
Search
Logo

Agenzie immobiliari – CNEL H0B1

Previdenza Integrativa e Complementare

fondo pensione complementare FON.TE – La contribuzione al fondo è così stabilita:
– 1,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;
– 1,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro;
– A scelta del lavoratore, il 50% o il 100% del TFR maturato dal momento dell’adesione al Fondo FON.TE.
– una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro e € 3,62 a carico del lavoratore.
Nota a Verbale
Le parti concordano di avviare un percorso di corrispondenza tra i valori di cui sopra e quelli applicati dal CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi, da effettuarsi nell’arco della durata del disposto normativo del CCNL, con le seguenti modalità:
– aumento di 0,50 punti percentuali al termine del 1° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,05% a carico del datore di lavoro;
– aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,30% a carico del datore di lavoro;
– aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,55% a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28.4.1993 è prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell’adesione al fondo

Nota operativa:

  • Contribuzione al fondo Fondo FON.TE pari all’1,55% lavoratore e 1,55% azienda → possibile accumulo previdenziale limitato; opportunità di proporre previdenza complementare integrativa (PIP).

  • Conferimento del TFR al 50% o 100% (obbligo integrale per prima occupazione post 28.4.1993) → occasione per valutazione dell’adeguatezza della posizione previdenziale e integrazione dell’accantonamento.

  • Incremento graduale della contribuzione aziendale previsto dal CCNL → leva per consulenza previdenziale e pianificazione pensionistica di lungo periodo.

  • Sistema basato su fondo contrattuale standard → spazio per integrazione con strumenti assicurativi di accumulo e protezione del capitale previdenziale.

Assistenza integrativa

Con Ipotesi di Accordo del 19.5.2025 le Parti concordano di procedere come fino ad ora, ad attuare l’assistenza sanitaria integrativa nelle forme previste dal Regolamento dell’EBNAIP (allegato al CCNL vigente).

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Nessuna particolarità

Ente Bilaterale

Non previsto