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Agenzie di somministrazione – CNEL V212

Previdenza Integrativa e Complementare

le parti individuano FONTE come fondo di previdenza complementare integrativa.
In caso di insufficienza delle risorse straordinarie e ordinarie individuate si attiverà una contribuzione nella misura pari allo 0,10 da parte delle Agenzie, a decorrere dall’ultimo anno di vigenza contrattuale.
I costi di gestione del fondo saranno a carico delle risorse residue Ebitemp.
Contributo di solidarietà 

– Con riferimento all’esercizio annuale precedente si procederà al calcolo del contributo di solidarietà da versare nel fondo di previdenza in favore di ciascun iscritto:

– per i lavoratori con durata complessiva di missione fino a 6 mesi nell’anno, il fondo di solidarietà concorrerà con un contributo integrativo e aggiuntivo pari a conseguire il versamento del 4% sulla retribuzione per 6 mesi;

– per i lavoratori con durata complessiva di missione nell’anno superiore a 6 mesi, il fondo concorrerà con un contributo integrativo pari a conseguire il versamento del 4% sulla retribuzione per ogni mese lavorato;

– per i lavoratori con durata complessiva di missione pari a 6 mesi e fino a 11 mesi, il fondo concorrerà con un contributo aggiuntivo pari al 4% della retribuzione.
Le parti convengono che il lavoratore può aderire al Fondo mediante il conferimento del proprio TFR maturando nella misura minima del 50%, in alternativa al 100%, secondo le modalità disciplinate dal fondo stesso.

Nota operativa:

  • Individuazione del fondo di settore Fondo FONTE → opportunità di analisi della posizione previdenziale e integrazione con previdenza individuale (PIP).

  • Contribuzione variabile legata alla durata delle missioni → possibile accumulo previdenziale disomogeneo o insufficiente; spazio per soluzioni previdenziali integrative individuali.

  • Conferimento del TFR minimo del 50% (in alternativa 100%) → occasione per consulenza su adeguatezza dell’accantonamento e diversificazione degli strumenti pensionistici.

  • Contributi di solidarietà e meccanismi integrativi del fondo → leva per valutare il gap pensionistico e proporre integrazioni assicurative di lungo periodo.

Assistenza integrativa

non regolamentata

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Ebitemp riconosce ai lavoratori in somministrazione, in caso di infortunio sul lavoro, un’indennità:

a. per invalidità temporanea che prosegua oltre la scadenza della missione fino a un massimo di € 6.300 in funzione della tipologia e della gravità delle lesioni subite, tenendo conto della situazione lavorativa dell’infortunato;
b. per invalidità permanente grave pari o superiore al 60% con una somma pari a € 50.000; la prestazione è erogata anche per invalidità permanenti dall’1% al 59% in misura proporzionalmente ridotta con la formula 50000/60 moltiplicato i punti percentuali di invalidità; c. per morte con una indennità pari a € 50.000

Nota operativa:

  • Indennizzi limitati (max €6.300 per IT, €50.000 per IP grave o morte) previsti dall’ente bilaterale Ebitemp → possibile capitale non adeguato alle esigenze di tutela; opportunità di proporre polizze infortuni integrative.

  • Copertura focalizzata sull’infortunio sul lavoro → possibile scopertura per infortuni extra-professionali o malattia; spazio per soluzioni di protezione del reddito e invalidità.

  • Prestazioni standard dell’ente bilaterale → occasione per analisi dei massimali e integrazione assicurativa personalizzata.

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Non regolamentati

Ente Bilaterale

1) EBITEMP, opera nel settore delle Agenzie in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazio-
nale e svolge la funzione di erogazione di un sistema di welfare gratuito per i lavoratori in somministrazione e di service degli istituti paritetici, sostenendone i relativi costi. Le risorse economiche di EBITEMP sono costituite:
– dal versamento delle APL della contribuzione pari al 20% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di presta-
zioni a tempo determinato;
– dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari al 30% delle retribuzioni imponibili corrisposte – ai lavoratori somministrati assunti con contratto di prestazioni a tempo indeterminato;
– da eventuali proventi pubblici e privati;
– da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali.
2) FORMATEMP, opera nel comparto della formazione professionale, della previdenza e a sostegno del reddito. Tale Fondo per conseguire i propri scopi si avvale delle risorse derivanti:
– dal contributo a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti;
– di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
– di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
– di contributi previsti da contratti ed accordi collettivi;
– di eventuali interessi e proventi finanziari.
(si veda art. 10 del CCNL)
Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo di settore FSBS (Accordo Sindacale 3.2.2025) – Contribuzione dall’1.3.2025:

Aliquota contributiva

Ripartizione dell’aliquota contributiva

0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche in apprendistato, esclusi i dirigenti

0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore

Tale contribuzione è dovuta al netto della contribuzione obbligatoria di cui all’art. 12 del D.lgs. 276/2003 versata al Fondo FORMATEMP (4%).
L’applicazione sulle retribuzioni dei lavoratori somministrati del contributo destinato al Fondo di solidarietà (0,60%) decorre dal 1° marzo 2025 (Accodo Fondo di Solidarietà del 3 febbraio 2025).
L’applicazione sulle retribuzioni dei lavoratori somministrati delle nuove aliquote di suddivisione del contributo prevista dall’art. 12 D. lgs. 276/03 (4%) decorre dal 1° marzo 2025 (Accordo Risorse della Bilateralità del 3 febbraio 2025 e art. 9 IdA).
A seguito della compensazione finanziaria 2024 (maggio 2025) si applicano le seguenti misure:
a) destinazione di € 60 milioni dai residui del Fondo Diritto mirato a beneficio dei conti formazione aziendali TD e TI in modo proporzionale tra tutte le ApL;
b) disponibilità dei conti formazione TI delle Agenzie degli stock Professionale TI 2019 e 2020 e Form.Integra professionalizzante non utilizzati;
c) destinazione ai fondi mutualistici originari dei plafond Form.Integra base non utilizzati.