Previdenza Integrativa e ComplementareLe parti stipulanti confermano la volontà di sviluppare, ai termini della legislazione vigente in materia, le forme negoziali di previdenza complementare.Utilitalia, Anfida e le OO.SS. stipulanti confermano che restano salve, per i dipendenti delle aziende alle stesse associate, le discipline derivanti dalla precedente contrattazione nazionale, con particolare riferimento al Fondo Pensione Complementare Pegaso.Utilitalia, Anfida e le OO.SS convengono che, con decorrenza 1.10.2012 o, comunque, entro 9 mesi dalla chiusura del Fondo Gas se successiva al 31.12.2011, la contribuzione al Fondo Pegaso sarà incrementata di 8 euro pro-capite su parametro 161 sull’imponibile mensile. Le parti confermano quanto previsto negli accordi in tema di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas in data 10.2.2011 e 26.6.2014, di seguito riportato: con Verbale di Accordo del 26.6.2014, integrativo dell’Accordo 10.2.2011, le Parti ASSOGAS, IGAS (EX FEDERESTRATTIVA), ANIGAS/CONFINDUSTRIA ENERGIA e le OO.SS. Nazionali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, convengono quanto segue: dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo, per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore del gas ed aderenti alle stesse parti firmatarie dell’ accordo, viene confermata l’istituzione della previdenza complementare con le seguenti misure e decorrenze: – dall’1.1.2018: 1% a carico lavoratore e 1,55% a carico Azienda. L’imponibile Fondo Gas preso a riferimento sarà quello del 2014 in luogo di quello 2010 previsto nell’Accordo 10.2.2011. Con decorrenza 1.7.2020, ai sensi dell’accordo nazionale interfederale 5.6.2020, le aziende verseranno al Fondo di riferimento un ulteriore importo per ciascun iscritto sul parametro medio 143,53 per ogni mensilità imponibile pari a € 4,30 per i lavoratori con anzianità contributiva al 28.4.1993 e € 5,90 per i lavoratori con anzianità contributiva successiva; con decorrenza dall’1.1.2026, il contributo è elevato di ulteriori € 4,00 sul parametro medio 143,53 per ogni mensilità imponibile. Nota operativa: Contributo previdenziale complessivo contenuto (1% lavoratore – 1,55% azienda) → possibile gap pensionistico; opportunità di proporre previdenza complementare individuale (PIP) o incremento della contribuzione volontaria. Presenza del Fondo negoziale Fondo Pegaso → spazio per analisi della posizione previdenziale e integrazione con strumenti assicurativi di lungo periodo. Contributi aggiuntivi fissi mensili (€4,30 / €5,90 + €4,00 dal 2026) → crescita limitata dell’accantonamento → occasione di consulenza previdenziale per colmare il gap tra pensione attesa e reddito desiderato. Sistema focalizzato solo sulla previdenza pensionistica → possibile integrazione con coperture assicurative di protezione (premorienza, invalidità, LTC) a tutela del capitale previdenziale.
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Assistenza integrativale parti individuano nel FASIE il fondo di riferimento di settore (previa verifica in sede aziendale in fase di prima attuazione, sono fatte comunque salve le diverse soluzioni già in essere, che restano alternative al Fasie). A partire dall’1.1.2012, la contribuzione aziendale destinata al FASIE per ogni iscritto sarà di € 5,00 al mese per 14 mensilità. Le Aziende versano al Fondo per i lavoratori iscritti un importo aggiuntivo pro-capite in misura fissa pari ad € 5,00 (€ 7,00 dall’1.1.2026) per 12 mensilità; dalla medesima data il contributo a carico di ciascun dipendente e per ogni componente del suo nucleo familiare iscritto aumenta di € 12/annui. Potranno iscriversi anche i dipendenti con contratto a tempo determinato e di inserimento purché di durata non inferiore a 12 mesi. Nota operativa: Contributo aziendale al fondo sanitario contenuto (€5 mensili + quota aggiuntiva) → possibile copertura sanitaria limitata; opportunità di proporre polizze sanitarie integrative individuali o collettive. Presenza del fondo di settore FASIE con prestazioni standard → spazio per integrazione su aree spesso parziali (odontoiatria, alta diagnostica, LTC). Estensione ai contratti ≥12 mesi → possibile area di scopertura per lavoratori non iscritti o familiari non inclusi; proposta di coperture sanitarie dedicate. Incremento contributivo previsto dal 2026 ma di importo limitato → leva per consulenza sanitaria integrativa e piani welfare assicurativi aziendali.
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Polizze vitaa decorrere dall’1.1.2018 le Aziende attiveranno la copertura assicurativa del caso di premorienza o invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, con modalità e condizioni che saranno definite tra le parti entro il 2017; a tal fine le aziende impegnano un importo mensile in cifra fissa pari ad € 5,00 (€ 6,00 dall’1.1.2026) per 12 mensilità. Nota operativa: Contributo aziendale contenuto (€5 mensili, €6 dal 2026) → capitale assicurato potenzialmente limitato; opportunità di proporre integrazione con polizze TCM o invalidità individuali. Copertura limitata a premorienza o invalidità con cessazione del rapporto → possibile scopertura su eventi parziali o temporanei; spazio per coperture di protezione del reddito. Polizza collettiva aziendale standard → occasione per analisi dei massimali e proposta di integrazioni assicurative personalizzate. Sistema di tutela minimo previsto dal CCNL → leva commerciale per consulenza sulla protezione della persona e della famiglia.
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Altre polizze– Con decorrenza dall’1.1.2026 è riconosciuta l’assistenza legale in caso di procedimenti civili, penali amministrativi per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte anche ai lavoratori inquadrati in livelli diversi da quelli di Quadro, ai quali vengano comunque assegnate, in applicazione di disposizioni di legge o di regolamento, specifiche responsabilità di rilievo civile, penale o amministrativo conseguenti al ruolo esercitato; – Con decorrenza dall’1.7.2018, verrà attivata da parte delle Aziende per i dipendenti in servizio una polizza assicurativa che consenta una copertura del rischio di morte per malattia non professionale o di invalidità permanente per malattia non professionale, certificata dagli Enti competenti, che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, con la corresponsione di un capitale a beneficio degli eredi, che dovrà tener conto della presenza di familiari e/o di minori non autosufficienti a carico. Le aziende si impegnano a versare un importo mensile in cifra fissa pari ad € 5,00, per 12 mensilità, pari ad € 60,00 annuali (€ 6,00 dall’1.1.2026, pari ad € 72,00 annuali); le modalità e condizioni della suddetta copertura sono state definite tra le parti con accordo del 25 maggio 2018, allegato n. 5 del CCNL. Nota operativa: Copertura legale limitata ai casi connessi all’esercizio delle funzioni e senza colpa grave → possibile scopertura su ambiti extra-professionali; opportunità di proporre polizze di tutela legale più ampie. Polizza aziendale per morte o invalidità da malattia non professionale con contributo contenuto (€5 mensili, €6 dal 2026) → capitale potenzialmente limitato; spazio per integrazione con polizze vita e invalidità individuali. Copertura attivata in forma collettiva standard → occasione per analisi dei massimali e personalizzazione delle tutele assicurative. Tutela focalizzata sugli eventi più gravi → opportunità di proporre soluzioni integrative di protezione della persona e della famiglia (protezione reddito, LTC, TCM).
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Quadriai quadri e ai lavoratori direttivi inquadrati nei livelli 7 e 8, è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura delle eventuali spese connesse in caso di procedimenti civili, penali o amministrativi per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, fornita direttamente dall’azienda. Nota operativa: Assistenza legale garantita dall’azienda limitatamente ai fatti connessi alle funzioni svolte → possibile scopertura per ambiti extra-professionali o per responsabilità personali; opportunità di proporre polizze di tutela legale individuali. Copertura gestita direttamente dall’azienda → occasione per verifica di massimali, limiti e condizioni e proposta di integrazione assicurativa dedicata a quadri e dirigenti. Tutela focalizzata sui procedimenti legati al ruolo → spazio per soluzioni assicurative più ampie di protezione patrimoniale e responsabilità personale.
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